I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere di ottenere, ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana che verrà concessa loro con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
PUOI FARE LA RICHIESTA SE:
· sei cittadino non comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni;
· sei cittadino comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni;
· sei apolide o rifugiato politico e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni;
· sei figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
· sei nato in Italia e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
· sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione;
· hai preso servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare).
COSA FARE:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull’apposito modello, ove va apposta una marca da bollo da euro 14,62.
Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
· estratto dell’atto di nascita tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura;
· certificato penale del Paese d’origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Puoi autocertificare, completando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti:
· residenza anagrafica;
· composizione del nucleo familiare;
· posizione giudiziaria sul territorio italiano;
· reddito degli ultimi tre anni.
Se sei comunitario, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria nel Paese di origine.
Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se sei rifugiato politico, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel tuo Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.
Puoi dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione è irregolare o incompleta, sarai invitato ad integrarla e regolarizzarla entro un termine che ti verrà assegnato dalla Prefettura. In mancanza si dichiara l’inammissibilità dell’istanza.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione regolare e completa.
Quando acquisti la cittadinanza italiana per residenza non sei obbligato a rinunciare alla tua cittadinanza di origine.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura di competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza. Acquisterai la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
CASI DI RIGETTO DELL’ISTANZA:
In tale caso, la legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti penali, insufficiente livello di integrazione.